Si conclude il Congresso Mondiale AIPPI 2026. Al centro delle riflessioni, l’efficacia della tutela nell’ambiente digitale, la protezione dei diritti della personalità e il significato della creazione nell’era dell’intelligenza artificiale.

Si chiude oggi, 10 ottobre, il Congresso Mondiale AIPPI 2026 ad Amburgo, con l’introduzione di nuove tematiche e lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento di Cannes 2027. Queste giornate hanno rappresentato una preziosa opportunità di approfondimento e confronto vis-à-vis con colleghi di diverse giurisdizioni, accomunati dall’impegno a comprendere e affrontare le crescenti sfide nel campo della proprietà intellettuale.

Il valore di un incontro internazionale emerge soprattutto quando una medesima questione viene osservata attraverso prospettive giuridiche differenti. Concetti apparentemente condivisi possono assumere significati, limiti e conseguenze diverse nei singoli ordinamenti. Il confronto consente così di mettere in discussione interpretazioni consolidate, individuare punti di convergenza e comprendere dove sia necessario un ulteriore lavoro di approfondimento.

In questo senso, il Congresso ha offerto uno spazio nel quale interrogarsi sull’adeguatezza degli strumenti giuridici rispetto a trasformazioni che incidono direttamente sulla circolazione dei contenuti, sull’identità personale e sui processi creativi.

Dynamic blocking injunctions: l’efficacia della tutela nell’ambiente digitale

Tra le attività congressuali, è stata discussa e approvata la risoluzione generale sulle dynamic blocking injunctions. Il tema solleva una questione centrale: come rendere effettiva la tutela della proprietà intellettuale quando le modalità di accesso e diffusione dei contenuti possono cambiare rapidamente?

La riflessione riguarda il rapporto tra la necessità di intervenire tempestivamente e l’esigenza di definire con precisione l’ambito delle misure. Come assicurare che la protezione resti efficace nel tempo? Quali verifiche e garanzie devono accompagnarne l’applicazione? Come evitare che il contrasto alle violazioni coinvolga contenuti o attività lecite?

Sono interrogativi che evidenziano la complessità del rapporto tra diritto e infrastrutture digitali. L’effettività della protezione richiede attenzione tanto al risultato perseguito quanto alle modalità attraverso le quali viene raggiunto, considerando gli interessi dei titolari dei diritti, il ruolo degli intermediari e le garanzie per gli utenti.

Diritti della personalità e deepfake: che cosa proteggere e nei confronti di chi

Particolarmente stimolante è stato il panel dedicato ai diritti della personalità, che ha approfondito se e con quali strumenti giuridici questi possano essere protetti contro i deepfake.

Al centro del confronto, la possibilità di riprodurre artificialmente elementi riconoscibili di una persona e di inserirli in contesti, dichiarazioni o comportamenti che non le appartengono. La questione investe il controllo sulla rappresentazione della propria identità, oltre alle possibili conseguenze personali, professionali ed economiche.

Il dibattito ha posto anche una domanda essenziale: nei confronti di chi deve operare la tutela? Di chi crea il contenuto, della piattaforma che lo rende accessibile, di chi lo utilizza o contribuisce alla sua diffusione? Distinguere queste posizioni significa interrogarsi sui diversi ruoli, sulle condotte e sugli strumenti concretamente disponibili per prevenire o interrompere un utilizzo lesivo.

La descrizione di questi diritti come “never ending” ha inoltre offerto uno spunto per riflettere sulla loro dimensione temporale. L’espressione apre una domanda, senza presupporre una risposta uniforme: quali aspetti della personalità continuano a richiedere protezione nel tempo, entro quali limiti e secondo quali regole nei diversi ordinamenti?

Il confronto tra giurisdizioni assume qui particolare rilievo: invita a comprendere come ciascun sistema definisca il rapporto tra protezione della persona, libertà di espressione e utilizzo economico degli elementi della sua identità.

La voce tra identità personale e valore economico

Tra i temi affrontati, particolare interesse ha suscitato la possibilità di tutelare la voce come asset. La voce può rendere una persona immediatamente riconoscibile e assumere un valore professionale, artistico o commerciale. È un elemento attraverso il quale si costruiscono familiarità, reputazione e fiducia.

La sua riproduzione artificiale invita quindi a interrogarsi sul rapporto tra identità, consenso e sfruttamento economico. Quali utilizzi possono essere autorizzati? Con quali limiti di durata, finalità e contesto? Come distinguere l’impiego concordato di una voce dalla sua riproduzione o utilizzazione oltre quanto consentito?

Considerare la voce come un asset porta così a una riflessione più ampia: come disciplinarne il valore economico mantenendo centrale il legame

Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale riferita al caso concreto.