La parodia di Zorro in uno spot pubblicitario. La parodia politica del logo Ikea, anche sui canali social. Il merchandise satirico: il coccodrillo di Lacoste trasformato in dinosauro su T-shirt. Etichette discografiche modificate in chiave satirica. Il meme-parodia di un marchio di lusso per lanciare un gusto di gelato o un nuovo giocattolo. Sono contraffazione? Sono violazione di marchio?
Il crescente uso, per parodia, di un marchio d’impresa altrui è destinato sempre più a scontrarsi con la tutela dei diritti di marchio. Ciò avviene sia in considerazione dell’evoluzione del marchio dalla tradizionale funzione distintiva di indicazione di provenienza dei prodotti o servizi a strumento di comunicazione e messaggio evocativo delle suggestioni e informazioni inerenti al brand, anche in funzione pubblicitaria, sia per l’estensione delle forme di parodia e dei mezzi di divulgazione nell’era della comunicazione digitale.
Il fair use, l’uso lecito di un marchio altrui per satira o parodia, si trova nell’incontro e scontro tra creatività e commercio: diritto di proprietà del titolare del marchio e libertà di espressione del terzo.
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con l’attesa sentenza dell’8 settembre 2026 nel procedimento C-298/23, Inter IKEA Systems BV contro Algemeen Vlaams Belang VZW, ECLI:EU:C:2026:721, è intervenuta sui presupposti di applicazione delle norme sul “giusto motivo” (fair use exemption) in riferimento, in particolare, ai marchi noti, cioè quelli che godono di maggiore rinomanza e, come tali, hanno nel pubblico un forte significato simbolico, sociale e culturale.
La questione affrontata dalla Corte di giustizia, in termini semplici, ha riguardato il quesito se l’uso per parodia di un marchio rinomato altrui possa essere, o meno, un’esimente, una scriminante alla violazione del diritto di marchio.
Consulta il testo della sentenza su EUR-Lex.
Il “giusto motivo” e la tutela dei marchi rinomati
La Corte ha osservato che, nel diritto europeo — art. 9, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) 2017/1001 e art. 10, par. 2, lett. c), della Direttiva (UE) 2015/2436 — e nel corrispondente diritto italiano, all’art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005, “c.p.i.”), è vietato l’uso senza giusto motivo di un segno simile a un marchio rinomato quando tale uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o rechi pregiudizio agli stessi.
Il giusto motivo, se provato, è quindi un’esimente che esclude la violazione del marchio.
In questa prospettiva, far rientrare la parodia all’interno della nozione di giusto motivo richiede il bilanciamento di contrapposti interessi: da un lato, gli interessi del titolare del marchio a salvaguardare le funzioni di quest’ultimo; dall’altro, la libertà di espressione artistica del terzo.
Se a vincere lo scontro è il diritto alla libertà di espressione, allora è lecito utilizzare per parodia il marchio altrui.
I fattori determinanti secondo la Corte
In concreto, per difendersi con esito positivo dall’accusa di violare un marchio altrui, facendo prevalere il diritto alla libertà di espressione, questi sono i fattori determinanti secondo la Corte:
- L’intenzione del terzo e la buona fede. L’intenzione di arrecare pregiudizio al marchio o di porsi in agganciamento parassitario della notorietà del marchio altrui non può rientrare nel fair use.
- La natura strettamente commerciale, o meno, dell’uso del segno simile al marchio rinomato. Tale distinguo influisce sull’ampiezza della tutela: un uso al di fuori del settore commerciale può beneficiare di una tutela più ampia della libertà di espressione artistica, prevalendo sulla tutela del marchio.
- Le conseguenze per il titolare del marchio. Costituiscono criteri determinanti l’intensità dell’uso per parodia, la sua portata e le modalità prescelte di tale uso, il grado di notorietà del marchio altrui e il grado di somiglianza tra il segno usato nella parodia e il marchio. Un uso sproporzionato rispetto all’obiettivo espressivo, o tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo sul marchio, non può essere tollerato dal titolare.
- Il carattere della parodia o della satira come forma di espressione artistica.
Conclusioni: dove sta il fair use?
Il segno altrui deve essere utilizzato in chiave chiaramente satirica o parodistica, così da escludere qualsiasi rischio di confusione; non deve arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio — diluizione, corrosione o offuscamento — né pregiudizio alla notorietà di un marchio — annacquamento o degradazione.
Più in generale, un indebito vantaggio si configurerà ogni volta che dall’uso di un segno eguale o simile al marchio derivi un agganciamento parassitario dei prodotti o dei servizi dell’imitatore all’immagine legata al marchio imitato e alla notorietà di esso.
La valutazione rimane caso per caso e richiede l’assistenza di un legale.
Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale riferita al caso concreto.

